COL-MAR srl

Condizioni generali di spedizione

Condizioni generali di spedizione


Consultare le Condizioni generali di spedizione di Col-Mar srl.

FORWARDING RULES

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

  1. Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato di spedizione con rappresentanza.  

Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali.

Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate per iscritto.

  1. Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

Società: Col-Mar srl

Cliente: il mandante della spedizione.

Vettore: soggetto col quale la Società, in nome e per conto del Cliente, stipula il contratto di trasporto.

  1. Assunzione  degli  incarichi.

La Società assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, società ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dalla Società in nome e per conto del proprio Cliente ed in forza del mandato ricevuto.

  1. Obbligazioni e responsabilità della Società.

4.1. La Società si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere ai sensi degli artt. 1737 – 1740 del Codice Civile.

4.2. Il  Cliente riconosce espressamente che il ruolo assunto dalla Società nell’organizzazione di ciascun trasporto disciplinato dalle presenti condizioni generali è quello dello spedizioniere puro. La Società non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato. E’ espressamente esclusa la responsabilità patrimoniale della Società per ogni conseguenza che dovesse derivare dal ritardato o mancato ritiro delle merci a destino: il Cliente si impegna, pertanto, a tenere la Società integralmente indenne e manlevata da qualsivoglia richiesta di pagamento che, a tale titolo, dovesse essere formulata nei confronti della Società. È espressamente esclusa la responsabilità della Società per qualsivoglia tipologia di danni indiretti e/o consequenziali. In caso di verificazione di qualsivoglia evento dannoso e/o ritardo relativo alle merci trasportate e/o ritardo nella consegna, la Società si dichiara sin da ora disponibile a cedere i diritti derivanti dall’esecuzione del mandato al Cliente, al fine di conferire a quest’ultimo la legittimazione attiva a promuovere direttamente ogni più opportuna azione nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento dannoso e/o del ritardo.

4.3. La Società non è tenuta a fare la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Montreal 22-5-99 (e/o dell’art. 35 COTIF-CIM), né a dichiarare il valore della merce al vettore (vuoi ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles, 423 e 952 cod. nav. o ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale, a meno che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal Cliente.

4.4. La responsabilità della Società nei confronti del Cliente a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale) non potrà eccedere l’importo pattuito come corrispettivo per l’esecuzione del mandato con riferimento al quale ha avuto luogo l’inadempimento

4.5 La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il Cliente non lo richieda espressamente e per iscritto. In tal caso, il Cliente potrà beneficiare della garanzia assicurativa nei termini ed alle condizioni previste in polizza, il cui estratto si allega e che si considerano accettate. Nell’ipotesi di copertura assicurativa, il limite di responsabilità della Società non potrà essere superiore all’ammontare dell’indennizzo assicurativo, come previsto in polizza.

4.6 In nessun caso la Società può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

  1. Mandato di spedizione

5.1 Il Cliente prende atto che il trasporto è disciplinato dalle regole previste dai vettori /armatori nelle rispettive polizze di carico, oltre che dalle condizioni generali applicate dai terminalisti e dalle Autorità Portuali. Il Cliente è concorde e riconosce il diritto di affidare il trasporto e i servizi accessori ai vettori, armatori, spedizionieri doganali, ausiliari, ai termini ed alle condizioni che Col-Mar srl riterrà opportune nell’espletamento del proprio mandato.

5.2 Con l’accettazione dell’offerta di trasporto, il Cliente conferisce mandato di spedizione con potere di rappresentanza, incaricando Col-Mar srl di stipulare il contratto di trasporto con il vettore, in nome e proprio conto. Il Cliente autorizza Col-Mar srl  ad avvalersi di spedizionieri doganali per l’espletamento dei necessari adempimenti doganali, sia in rappresentanza diretta che indiretta. In ogni caso, Col-Mar srl  sarà tenuta indenne e manlevata dal Cliente per eventuali debenze, a titolo di tributi, imposte, spese o accessori che le Autorità Doganali competenti dovessero riscuotere in caso di insolvenza dello spedizioniere doganali, laddove questi fossero stati già pagati da Col-Mar srl .

5.3. Il corrispettivo pattuito nell’offerta non include spese impreviste che dovessero originarsi alla partenza o durante l’esecuzione del mandato, o alla conclusione dello stesso, quali spese per demurrage, detention, per soste del carico, per verifiche doganali, o altri oneri di qualsivoglia natura allo stato non prevedibili.

La modifica anche di una sola delle informazioni fornite dal Cliente (luogo di carico, destinazione finale, numero dei colli, dimensioni e pesi, anche di container, valore delle merci, temperatura di mantenimento), potrebbe comportare la revisione dell’offerta o il nostro recesso dal contratto per sopravvenuta onerosità della prestazione, con esclusione del risarcimento dei danni.
L’offerta potrà essere soggetta a variazioni causate da avverse condizioni metereologiche, deviazioni stradali o cause di forza maggiore.
Il Cliente si impegna a rimborsare ogni eventuale costo e onere anticipato da Col-Mar srl  e da questa documentato per il buon fine della spedizione.
In caso di incendio nave, saranno direttamente dovute dal Cliente (non assicurato), tutte le spese e gli importi previsti per legge a titolo di contributo ed ogni altra spesa connessa, ivi comprese quelle peritali.

5.4. La franchigia al carico è di 2 ore per container 20” e di 3 ore per container 40”; al superamento di tali soglie, saranno addebitate al Cliente gli importi richiesti dal vettore a titolo di spese di sosta o di risarcimento per fermo macchina e autista e ogni altro onere o rimborso.
Nel caso di container richiesti al carico con orario tassativo, il termine di franchigia deve ritenersi ridotto a 1 ora; oltre tale termine saranno addebitate al Cliente gli importi richiesti dal vettore a titolo di spese di sosta o di risarcimento per fermo macchina e autista e ogni altro onere o rimborso.

5.5. Il transit time indicato nell’offerta è basato su quanto previsto dal vettore/armatore prescelto.
I giorni di fine settimana e le festività pubbliche e a carattere nazionale (unitamente ai vari ritardi dalle Autorità Doganali o da altri eventi al di là del controllo di Col-Mar srl) non sono inclusi nel computo e nella stima dei tempi di consegna da noi comunicati nell’indicazione del transit time. La strada e i mezzi attraverso i quali viene eseguito il trasporto rimangono a nostra totale discrezione.
Col-Mar srl  non è in alcun modo responsabile dei ritardi dovuti a cause non dipendenti dal suo operato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, congestioni, shortshipment, avarie nave, maltempo, ispezioni/controlli doganali, provvedimenti di Autorità.

5.6. Il carico potrà essere soggetto a ispezioni di sicurezza da parte delle Autorità competenti – anche locali – con la conseguenza che il Cliente accetta che il carico venga aperto dagli imballaggi in ogni momento, così determinandone una possibile alterazione circa la sua integrità

5.7. Il Cliente garantisce di avere allestito la spedizione per il trasporto in luoghi sicuri utilizzando personale affidabile, rispondendo direttamente di ogni conseguenza dannosa riconducibile temporalmente al momento immediatamente antecedente l’accettazione dei beni per il trasporto da parte nostra o del vettore incaricato.

5.8 È esclusa la responsabilità di Col-Mar srl  verso il Cliente o terzi soggetti a causa di atti omissivi o commissivi riferibili al Cliente stesso o suoi ausiliari o consulenti che non siano conformi alle leggi di controllo delle esportazioni, alle sanzioni, alle misure restrittive e agli embarghi.

  1. Ispezione della merce.

La Società ha la facoltà e non l’obbligo di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento.

  1. Merci pericolose.

La Società non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione, salvo preventivo accordo scritto, nel quale ad ogni modo il Cliente, manleverà la Società da ogni forma di responsabilità. Qualora tali merci vengano affidate alla Società, senza l’accordo di cui sopra, la Società avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il Cliente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

  1. Merci deperibili

In caso di carico costituito da merci deperibili, il Cliente sarà tenuto a fornire a Col-Mar srl  ogni informazione utile e necessaria per il buon esito della spedizione, in relazione alla natura peculiare delle merci ed alle loro condizioni di custodia (ad esempio, sensibilità di temperatura e necessità di viaggio nella stiva sotto-coperta per minore esposizione alle variazioni di temperatura o irraggiamento diretto), alla loro commerciabilità (per esempio, per il loro utilizzo entro un termine tassativo dalla data stimata di consegna), nonché alla loro shelf life .

In nessun caso Col-Mar srl potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti (patrimoniali e non) reclamati dal Cliente o terzi soggetti, per lucro cessante o danno emergente.

Per il trasporto di merci deperibili, Col-Mar srl , pur agendo nella massima diligenza, non potrà ritenersi responsabile di eventuali ritardi delle attività della Compagnia Marittima, come di quelle connesse agli operatori in entrata e/o uscita dai porti.

Nel caso in cui il Cliente non richieda  a Col-Mar srl  una espressa assicurazione sulle merci deperibili, ed essa non accetti espressamente di assicurarle, il valore delle merci, in caso di danno, sarà totalmente a carico del Cliente.

  1. Deposito

9.1 L’eventuale deposito della merce affidata alla Società per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).

9.2 La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per il deposito a meno che il Cliente non lo richieda espressamente per iscritto e la Società accetti il relativo incarico.

9.3 Nell’ipotesi in cui il Cliente lo richieda con le modalità su indicate, la Società stipulerà l’assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del Cliente dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l’assicurazione non venisse accesa dalla Società, la polizza dovrà includere la rinuncia al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti della Società.

  1. Rinuncia al mandato

In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 cod. civ., la Società avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla Società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

  1. Termini di pagamento

Il pagamento delle fatture emesse dalla Società dovrà intendersi con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di fattura, a meno che non vengano concordati termini diversi (eccetto gli anticipi per conto del Cliente), e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente.

  1. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 – 1740 del Codice Civile.

I trasporti aerei saranno regolati dalle condizioni IATA.

  1. Decadenza

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Cliente intendesse proporre nei confronti della Società in ordine all’adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza della Società a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di sei mesi dalla data dell’evento, ovvero da quella diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza.

Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.

  1. Non Rinunzia

Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte della Società a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti condizioni generali, non osteranno all’esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte della Società, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.

  1. Giurisdizione e competenza.

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Napoli.